INDENNITÀ PER SOCCORRITORI ALPINI DELLA POLIZIA DI STATO: LA RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO

INDENNITÀ PER SOCCORRITORI ALPINI DELLA POLIZIA DI STATO: LA RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO

Il 18 aprile scorso avevamo inviato una nota al Dipartimento della P.S. rappresentando l’opportunità di valutare un intervento volto a precisare che la corresponsione dell’indennità per soccorritori alpini sia dovuta...

Il 18 aprile scorso avevamo inviato una nota al Dipartimento della P.S. rappresentando l’opportunità di valutare un intervento volto a precisare che la corresponsione dell’indennità per soccorritori alpini sia dovuta anche qualora nel medesimo servizio siano svolte molteplici operazioni di soccorso che, valutate complessivamente, superino la soglia delle tre ore. Detta richiesta nasce dal fatto che gli uffici competenti, stanno liquidando la predetta indennità (ex art. 21 DPR 57 del 20/04/22) soltanto nell’ipotesi in cui il termine di durata “non inferiore a tre ore” sia soddisfatto da ciascun intervento singolarmente considerato, accogliendo di fatto una soluzione interpretativa in malam partem, con evidenti conseguenze negative per i colleghi.

In data odierna per tutta risposta è giunta, a questa Segreteria, la nota del Dipartimento, che ha precisato che per ricevere l’indennità in argomento è necessario che il personale interessato sia stato impiegato in una specifica operazione di soccorso alpino di durata di almeno tre ore. Specificando inoltre che tale limite temporale assume una particolare rilevanza nell’economia dell’istituto in argomento, perché presuppone il disbrigo di un’attività di soccorso di carattere non ordinario, appunto “un’operazione di soccorso alpino”, che richiede, perciò, un congruo lasso di tempo (con correlativo impegno) per essere svolta.

 

 LA NOSTRA NOTA

 LA RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO

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